Bonus Natale: fino a 100 euro per lavoratori dipendenti: requisiti e modello di domanda

 

Il Decreto Omnibus ha introdotto un bonus una tantum fino a 100 euro a supporto dei lavoratori dipendenti con determinate condizioni economiche e familiari, che verrà erogato con la tredicesima mensilità.  

Requisiti

Per beneficiare del Bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024. Non rientrano tra i beneficiari i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

I lavoratori dipendenti beneficiari del bonus devono avere contemporaneamente questi requisiti:

Requisito familiare

  • avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio fiscalmente a carico.
  • avere almeno un figlio a carico, in caso di un nucleo familiare monogenitoriale.

La definizione di nucleo monogenitoriale è molto articolata ma si può riassumere in due fattispecie:

  • Il caso in cui esiste solo un genitore e il figlio il bonus spetta sempre:
    • l’altro genitore è deceduto;
    • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio;
    • il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato ad un solo genitore.

In presenza di una di queste tre ipotesi il bonus spetta anche se il lavoratore fosse coniugato con altra persona (non genitore del figlio) e si fosse successivamente separato oppure convivesse con un soggetto diverso dall’altro genitore.

  • Il caso in cui esistono entrambi i genitori il bonus non spetta mai:
    • il lavoratore vive con il figlio e convive con l’altro genitore come coppia di fatto (formalizzazione all’anagrafe comunale)
    • il lavoratore vive con il figlio e convive con l’altro genitore senza la formalizzazione all’anagrafe;
    • il lavoratore vive con il figlio da solo ed è separato dall’altro genitore oppure è separato dall’altro genitore e convive con altra persona.

Requisiti reddituali

nell’anno d’imposta 2024, il reddito complessivo non deve superare 28.000 euro.

Ai fini del Reddito complessivo si considerano anche:

  • i redditi assoggettati a cedolare secca;
  • i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime “forfettario”;
  • le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive assoggettate ad imposta sostitutiva;
  • la quota di agevolazione ACE;
  • la quota esente dei ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia e dei lavoratori impatriati.

Il Reddito Complessivo così considerato è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

L’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante.

L'importo del Bonus

Il Bonus viene riproporzionato in funzione dei giorni di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024 e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

I giorni per i quali spetta il Bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e quindi i giorni calcolati ai fini della fruizione delle detrazioni per lavoro dipendente. Nessuna riduzione deve essere effettuata in funzione dell’articolazione del lavoro (full-time/part-time) e in presenza di più redditi di lavoro dipendente i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Modalità di richiesta del lavoratore

Il bonus verrà erogato dal sostituto d’imposta (pubblico o privato) esclusivamente su richiesta del dipendente in occasione della tredicesima mensilità. Nella richiesta il lavoratore dovrà attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, nonché indicare i codici fiscali dell’eventuale coniuge e/o figlio/a a carico.

Il sostituto d’imposta, in fase di conguaglio, è tenuto comunque a controllare la spettanza dell’importo e provvedere al recupero della quota non spettante. Lo stesso verrà comunque rideterminato nella dichiarazione dei redditi qualora non spettante.

Qualora il dipendente non abbia percepito il “Bonus” con la tredicesima mensilità, ad esempio perché privo di sostituto d’imposta (lavoratore domestico) o per mancata richiesta, lo stesso potrà comunque beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 da presentarsi nel 2025.

Allo stesso modo, nel caso in cui il lavoratore abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei requisiti richiesti o in misura superiore a quella spettante e il sostituto d’imposta non sia in grado di effettuare il conguaglio, il lavoratore dovrà restituire l’ammontare del Bonus indebitamente percepito in fase di dichiarazione dei redditi.

Vista la complessità dei requisiti, gli esperti del Caf CISL possono assisterti per verificare l’idoneità e presentare la richiesta in modo corretto: verificando la tua situazione fiscale (ad es. se hai più CU o redditi variabili) per valutare se conviene richiedere il bonus con la tredicesima o direttamente nella dichiarazione dei redditi.

© Riproduzione riservata - 30 Ottobre 2024

Ti potrebbe interessare

Iscriviti alla Newsletter

Per rimanere sempre aggiornato
sulle novità fiscali e del mondo Caf Cisl
Iscriviti subito