Le agevolazioni fiscali sulle donazioni COVID-19
Il fisco premia la generosità: come fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto CuraItalia per contribuenti e imprese che hanno effettuato donazioni per l'emergenza coronavirus.
IL Decreto legge 17 marzo 2020 n.18, cd “Cura Italia”, ha previsto delle agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali sia in denaro sia in natura.
In particolare, innanzitutto è stabilito che tali erogazioni liberali possono essere effettuate in favore:
- dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali (ad es. i Comuni, le Province, Città metropolitane, ecc.);
- di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni (ad es. le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc.).;
- di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (ad esempio le onlus)
Se tali erogazioni liberali in denaro o in natura sono state effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% sull’ammontare versato, fino ad un importo massimo di euro 100.000. La detrazione spettante, infatti, non può essere superiore a 30.000 euro.
Se tali erogazioni liberali in denaro o in natura sono state effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa: le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa, le cessioni gratuite di beni (in natura) non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).
Anche le erogazioni liberali dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti quali bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Dalle ricevute di versamento, poi, deve risultare il carattere di liberalità, per cui è opportuno che il soggetto che provvede all’erogazione specifichi quanto più possibile la finalità della donazione (ad esempio, utilizzando una chiara descrizione della causale del bonifico con riferimento specificamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19).
Come per tutte le erogazioni liberali anche in questo caso la detrazione fiscale prevista potrà essere fruita solo da coloro che hanno redditi di importo tale da pagare Irpef. Non potranno avere il beneficio fiscale coloro che non pagano tasse (ad esempio perché hanno un reddito basso e sono incapienti). Segnaliamo, poi, che l’agevolazione fiscale spetta solo al soggetto che ha sostenuto l’onere e, quindi, non è possibile usufruire di benefici per spese sostenute direttamente da familiari che sono fiscalmente a carico.
Per le erogazioni liberali in natura (beni di varia natura ) si applica quanto previsto dal decreto 28 novembre 2019 che definisce le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o delle deduzioni. Fra i criteri quello del valore normale del bene (ad esempio quanto è stato pagato). Se il valore del bene è superiore a euro 30.000 o per sua natura il valore non sia determinabile con criteri oggettivi, vi è la necessità di una perizia giurata. L’erogazione liberale deve poi risultare da atto scritto contenente una dichiarazione: del donatore, relativamente al valore del bene donato e del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.